STATUTO

TITOLO I – Denominazione – Sede

Articolo 1
1. Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dal Decreto legislativo 36/2021 e dal Codice civile, è costituita, con sede in Correggio (Reggio Emilia) un’associazione che assume la denominazione “associazione sportiva dilettantistica SOLARIS”, in breve “SOLARIS asd”.
2. Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e/o delle Discipline sportive associate e/o degli Enti di promozione sportiva cui l’associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo, ivi inclusi i Regolamenti antidoping e quelli diretti a presidio della lotta alla violenza di genere. L’associazione si impegna a garantire la partecipazione dei tesserati ai processi democratici dell’organismo o degli organismi sportivi affilianti nel rispetto dei relativi statuti e regolamenti.

TITOLO II – Scopo- Oggetto – Durata

Articolo 2
1. L’associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

Articolo 3
1. L’associazione si propone di:
a) esercitare in via stabile e principale l’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica, in particolare in discipline quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelle della Danza classica, Danza moderna e contemporanea, Breakdance, Judo, Kickboxing, Ginnastica per la salute e il fitness, Ginnastica aerobica, Taekwondo, Wushu Kung Fu;
b) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere in un’ottica strumentale alla massima diffusione della pratica sportiva;
c) organizzare, in via secondaria e strumentale, attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.
2. Per la realizzazione dei fini istituzionali l’associazione potrà collaborare con gli Organismi sportivi a cui si affilia, con altre organizzazioni operanti in settori affini e con le Pubbliche Amministrazioni. Potrà inoltre realizzare ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario (e per queste ultime con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico) ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla gestione diretta e indiretta, alla costruzione, ampliamento, l’allestimento di impianti sportivi, ivi compresa l’acquisizione delle relative aree, nonché l’acquisto di immobili da destinare alle attività sportive così come potrà svolgere attività diverse da quelle sportive, purché secondarie e strumentali, deliberate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 4
1. L’associazione ha durata illimitata.

TITOLO III – Soci

Articolo 5
1. Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Articolo 6
1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
2. L’accettazione della domanda di ammissione avviene a cura del Consiglio Direttivo oppure dei suoi singoli componenti, in quanto delegati disgiuntamente all’ammissione dei soci. Qualora il consigliere interpellato ritenga opportuno non accettare la domanda di ammissione lo stesso sottoporrà la questione al Consiglio per una valutazione collegiale. All’atto dell’accettazione della richiesta da parte dell’Associazione, che potrà essere comunicata anche verbalmente all’interessato, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio e il Consiglio Direttivo, o persona delegata, provvederà all’aggiornamento del libro degli associati.

Articolo 7
1. La vita associativa si caratterizza per una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantirne l’effettività del rapporto medesimo.
2. Alla qualifica di socio conseguono i seguenti diritti e doveri:
– diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione, nel rispetto dei regolamenti interni del sodalizio;
– diritto di collaborare alla realizzazione delle finalità associative sia in termini di programmazione che di fattiva realizzazione;
– diritto di essere convocato alle Assemblee dove esercitare, quando maggiorenne, il diritto di voto, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti. Il socio minorenne viene rappresentato, con diritto di voto, dall’esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione o da persona maggiorenne da questi delegata;
– diritto di godere dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi, quando maggiorenne;
– diritto di accedere ai libri sociali come indicato dall’articolo 24 dello statuto;
– dovere di osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti approvati dall’Assemblea dei soci e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
– dovere di concorrere alle spese generali dell’associazione e di corrispondere quanto deliberato per la partecipazione a specifiche iniziative.

Articolo 8
1. I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.
2. Tale contributo associativo dovrà essere determinato annualmente con delibera del Consiglio Direttivo, salvo che non si effettuino modifiche rispetto a quanto precedentemente deliberato, e in ogni caso non potrà mai essere restituito. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV – Recesso – Espulsione – Esclusione

Articolo 9
1. Il rapporto associativo si intende a tempo indeterminato, essendo vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, ma ciò non esclude il verificarsi di cause di recesso, espulsione o esclusione per morosità.

Articolo 10
1. Il socio recede dall’associazione presentando le proprie dimissioni per iscritto al Consiglio Direttivo.
2. L’espulsione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
c) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione.
3. Il socio può essere escluso dal Consiglio Direttivo per morosità protrattasi per un periodo superiore a tre mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale, previo sollecito anche collettivo al versamento del contributo associativo annuale.

Articolo 11
1. Le deliberazioni prese in materia di espulsione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera semplice, anche inviata per posta elettronica, e devono essere motivate.
2. Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo, dalla ricezione della comunicazione, per chiedere la convocazione dell’Assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di espulsione. Il provvedimento di espulsione rimane sospeso fino alla decisione dell’Assemblea che esaminerà l’eventuale impugnazione in contraddittorio con l’interessato. L’espulsione diventa operativa con l’annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall’invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V – Risorse economiche – Fondo Comune

Articolo 12
1. L’associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
c) eredità, donazioni e legati;
d) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
e) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
j) altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità sociali dell’associazione.
2. Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento.
3. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 13
1. L’esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio, redatto anche nella forma di rendiconto economico e finanziario secondo il principio di cassa, da presentare all’Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, salvo il ricorso al più ampio termine di sei mesi anche per motivi di carattere organizzativo.

TITOLO VI – Organi dell’Associazione

Articolo 14
1. Sono organi e cariche dell’Associazione:
a) l’Assemblea degli associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore dei Conti, qualora eletto.

ASSEMBLEE DEGLI ASSOCIATI

Articolo 15
1. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
2. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno dieci giorni prima della adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.
3. L’avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali a titolo esemplificativo la pubblicazione su newsletter, sito internet, e-mail, messaggistica, in ogni caso almeno otto giorni prima dell’adunanza.
4. È prevista la possibilità di intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o di esprimere il voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota. Le modalità di partecipazione sono definite nella delibera del consiglio direttivo di convocazione dell’assemblea.

Articolo 16
1. L’Assemblea ha luogo almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti, se eletto, o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.
2. Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto al voto gli associati maggiorenni. Gli associati minorenni sono convocati ed hanno diritto di parola ma vengono rappresentati, con diritto di voto, dall’esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione o da persona maggiorenne da questi delegata.
3. La partecipazione alle assemblee – ordinarie e straordinarie – è condizionata dalla circostanza che l’associato sia in regola con il versamento del contributo associativo annuale dell’esercizio sociale in corso.
4. Ogni associato può esercitare esclusivamente un voto. Ogni socio può rappresentare in Assemblea – ordinaria e straordinaria – per mezzo di delega scritta, non più di tre associati.

Articolo 17
1. L’assemblea ordinaria:
• approva il bilancio consuntivo, anche nella forma di rendiconto di cassa quando le dimensioni e la complessità della gestione non richiedano la predisposizione del bilancio secondo il criterio di competenza, ed eventualmente il bilancio preventivo;
• delibera il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
• procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo e, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti o del Revisore unico, revoca i relativi mandati ed eventualmente esercita azione di responsabilità nei loro confronti;
• delibera in materia di acquisizione della personalità giuridica;
• delibera in materia di variazione della sede all’interno dello stesso Comune;
• approva gli eventuali regolamenti;
• delibera sui ricorsi avverso i provvedimenti di diniego di ammissione e sui ricorsi avverso provvedimenti di espulsione;
• delibera su tutti gli altri temi attinenti alla gestione dell’Associazione che non siano riservati alla competenza dell’Assemblea straordinaria, riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo, secondo il principio di sovranità assembleare.
2. In prima convocazione è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione, da indirsi in giorno diverso dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.
3. Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.

Articolo 18
1. L’Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e per le operazioni straordinarie di fusione, scissione e trasformazione nonché per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo.
2. Le delibere per le modifiche statutarie e per le operazioni straordinarie richiedono in prima convocazione la presenza dei tre quarti (3/4) dei soci aventi diritto al voto ed il voto della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione la presenza di un terzo (1/3) dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
3. La delibera di scioglimento ed estinzione dell’Associazione nonché di devoluzione del relativo patrimonio residuo viene adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati aventi diritto al voto.

Articolo 19
1. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell’associazione o dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano.
2. Il Segretario, verificato il raggiungimento del quorum costitutivo assembleare, invita l’assemblea degli associati a votare il Presidente di assemblea che ne curerà il corretto funzionamento e che sottoscriverà, unitamente al Segretario, il relativo verbale.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 20
1. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di undici membri scelti fra gli associati maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall’ordinamento sportivo e statale nell’assunzione dell’incarico, di volta in volta debitamente verificate ed attualmente previste dall’art. 11 del D.Lgs. 36/2021.
2. I componenti del Consiglio restano in carica fino all’approvazione del bilancio relativo al quarto anno da cui sono in carica. I Consiglieri, Presidente incluso, sono rieleggibili.
3. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vicepresidente e assegna le deleghe che ritiene opportune ai suoi componenti.
4. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.
5. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire, anche attraverso la posta elettronica, non meno di quattro giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri. È prevista la possibilità di intervenire alle sedute mediante mezzi di telecomunicazione purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota. Le modalità di partecipazione sono definite nella convocazione del consiglio.
5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
6. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
– curare, congiuntamente o disgiuntamente, l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
– redigere il bilancio;
– predisporre i regolamenti interni;
– stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
– deliberare, congiuntamente o disgiuntamente, circa l’ammissione degli associati;
– deliberare circa l’esclusione degli associati;
– nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
– curare tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione;
– affidare, con apposita delibera, deleghe speciali ai suoi membri.

Articolo 21
1. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall’incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. Nell’impossibilità di attuare tale procedura, l’Assemblea dei soci alla prima occasione utile provvede alla nomina del componente o dei componenti da sostituire ma ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve essere convocata entro i successivi trenta giorni per provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

PRESIDENTE

Articolo 22
1. Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell’Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza, o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente.
2. In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare tempestivamente il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI O IL REVISORE DEI CONTI

Articolo 23
1. L’organo di revisione può essere eletto dall’Assemblea. Può essere sia monocratico che collegiale e resta in carica per quattro anni.
2. L’organo collegiale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non soci.
3. L’organo controlla l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
4. Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.

TRASPARENZA

Articolo 24
1. Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.
2. I soci hanno diritto di accedere ai libri sociali facendo richiesta mediante posta elettronica certificata o raccomandata con ricevuta di ritorno o con raccomandata a mano. Le procedure di accesso agli atti possono essere ulteriormente dettagliate da un regolamento adottato dall’Assemblea dei soci ma in ogni caso all’istanza dovrà essere data risposta entro venti giorni dalla presentazione.
3. L’accesso ai documenti è subordinato all’assunzione dell’impegno a trattare i dati personali ivi presenti esclusivamente per l’esercizio dei diritti/doveri associativi e/o per l’esercizio di azioni a tutela del richiedente o della stessa associazione.

TITOLO VII – Scioglimento

Articolo 25
1. In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva, intese come finalità di utilità sociale, acquisito il parere richiesto dall’art. 148, comma 8 lett. b) del Testo Unico delle imposte sui redditi.

Norma finale

Articolo 26
1. Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, trovano immediata applicazione le disposizioni vigenti in materia di enti sportivi dilettantistici e le disposizioni del Codice civile.